Con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 veniva prorogata la validità dei documenti di riconoscimento e di identità sino al 31 agosto 2020. (art 104) 1.La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.” Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio , n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in G.U. n. 180 del 18/07/20209) all'art. 157 comma 7 ter ha previsto all'art.104, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 27, le parole:"31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020" Rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.